Todde resta presidente della Regione Sardegna. La Consulta: "Il Collegio di garanzia non p...

AGI - Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna. Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha esorbitato dai propri poteri pronunciandosi sulla sua decadenza da presidente della Regione , in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità . Lo ha stabilito la Corte costituzionale , con la sentenza numero 148 ,  pronunciandosi così sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato per l' ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024 dal Collegio di garanzia elettorale. Per la Consulta non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio di affermare, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che "si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto" e di trasmettere l'ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per l'adozione. I giudici della Consulta hanno anzitutto rilevato che i Collegi regionali di garanzia elettorale - istituiti dalla legge n.515/1993 per esercitare il controllo sulle spese della campagna elettorale dei candidati per le elezioni politiche dei due rami del Parlamento (controllo poi esteso dalla legge n.43/1995 alla elezione dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto ordinario) sono " organi dello Stato che operano in condizioni di indipendenza al fine di garantire la genuinità e l' autenticità del formarsi della volontà del corpo elettorale , in una con la libertà di voto degli elettori". Il sistema di controllo , affidato a tali organi, osserva Palazzo della Consulta, "è operante anche nella Regione Sardegna per effetto di una scelta del legislatore regionale statutario il quale, con l'articolo 22 della legge numero 1 del 2013, ha stabilito di rinviare, per quanto riguarda la disciplina delle cause di ineleggibilità concernenti le cariche elettive regionali, alle leggi statali ". Decadenza non prevista dalla legge Quindi, la Corte ha osservato che le "pur gravi fattispecie contestate alla presidente eletta (tra le quali, la mancata nomina di un ' mandatario elettorale ', avente il compito di raccogliere i fondi della campagna elettorale , e la produzione una dichiarazione sulle spese sostenute, con relativo rendiconto, caratterizzata da diverse non conformità rispetto alle previsioni di legge) non sono riconducibili a quelle che, in modo esplicito, la legge n.515/1993 ha selezionato come ipotesi di ineleggibilità e, quindi, di decadenza ". Nell'imporre, dunque, la decadenza al Consiglio regionale , "sulla base dei fatti così accertati", il Collegio di garanzia elettorale ha, pertanto, " esorbitato dai propri poteri , cagionando una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna ", hanno sancito i ' giudici delle leggi '. Giudizio civile e sanzioni La Corte costituzionale ha anche precisato che "rimane impregiudicata " la questione relativa alla possibilità di riqualificazione dei fatti, rimessa al giudice civile , competente per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione . Nel caso in esame, l'ordinanza-ingiunzione impugnata, "ora da intendersi depurata dal contenuto che ridondava in turbativa dell' autonomia regionale costituzionalmente protetta ", è stata, ricordano i giudici costituzionali, oggetto del giudizio civile promosso da Alessandra Todde davanti al tribunale di Cagliari , che l'ha confermata, in relazione alla sanzione pecuniaria irrogata , con la sentenza pronunciata il 28 maggio scorso. del provvedimento di decadenza della Todde dalla carica di Presidente della Regione Sardegna. Inammissibile il secondo ricorso La Corte Costituzionale ha poi dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna in relazione alla sentenza del tribunale di Cagliari che ha rigettato il ricorso della presidente della Regione Sardegna , Alessandra Todde , contro l' ordinanza-ingiunzione del Collegio elettorale della Corte d'Appello di Cagliari . Con la sentenza numero 149 , la Consulta ha dichiarato inammissibile il conflitto promosso dalla stessa Regione Sardegna nei confronti dello Stato (e, per esso, del Tribunale di Cagliari ), sulla sentenza di rigetto. Questa, infatti, ha rilevato la Consulta, è stata pronunciata unicamente nei confronti delle due parti intervenute ( Alessandra Todde , personalmente, in quanto destinataria delle sanzioni ; il Collegio di garanzia , in quanto autorità che ha emesso l'atto ) e non anche nei confronti della Regione Sardegna , rimasta estranea al giudizio . Nessuna lesione attuale per la Regione La Corte osserva quindi che "le affermazioni compiute dal giudice nella sentenza, secondo le quali il Consiglio regionale non potrebbe sindacare l' accertamento sui fatti compiuto dall' organo di controllo , non sono pertanto vincolanti per la Regione , che non si è mai ancora formalmente pronunciata sulla vicenda". Si tratta, rileva Palazzo della Consulta, di "un mero ' obiter dictum ' inserito nella sentenza del tribunale di Cagliari ", e quindi, "viene a mancare il requisito dell' attualità della lesione lamentata ", da cui deriva l' inammissibilità del ricorso .