Il Foglio
Il protocollo Italia-Albania "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati" . È la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Nicholas Emiliou, messa nero su bianco nel parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo. Il diritto Ue, si legge nel comunicato , "non impedisce" a un paese di istituire un centro di trattenimento per i rimpatri al di fuori del suo territorio. Tuttavia, segnala Emiliou, lo stato in questione rimane vincolato al "rispetto di tutte le garanzie previste", tra cui il diritto all'assistenza legale, all'interpretazione linguistica e ai contatti con familiari e autorità. In particolare, i minori e le altre persone vulnerabili devono godere di tutta la gamma di tutele previste dal sistema di asilo, incluso l'accesso all'assistenza medica e all'istruzione", prosegue. Nel suo parere, l'avvocato generale chiarisce inoltre che "la norma che consente ai richiedenti protezione internazionale di restare in uno stato membro finché le loro domande sono pendenti non conferisce loro il diritto di essere riportati nel territorio dello stesso stato", ma resta l'obbligo per i paesi di garantire un accesso effettivo alla giustizia e un rapido riesame giurisdizionale, al fine di evitare trattenimenti illegittimi . "Una notizia importante – esulta la premier Giorgia Meloni sui social – che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate . Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete", conclude. Il protocollo, firmato il 6 novembre 2023, consente all'Italia di istituire e gestire in Albania centri per il trattenimento e il rimpatrio dei migranti, pur restando sotto giurisdizione italiana. La Corte di giustizia Ue si era già espressa sul dossier ad agosto dello scorso anno, su rinvio del Tribunale di Roma, che finora non ha riconosciuto la legittimità dei trattenimenti disposti per migranti soccorsi nel Mediterraneo e trasferiti nei centri in Albania in quanto provenienti da paesi considerati "sicuri" dal governo italiano, in particolare Egitto e Bangladesh. In quella sede, come scriviamo qui , la Corte di giustizia europea aveva bocciato la definizione di paese terzo sicuro su cui si basava la legge italiana per l'invio dei migranti nei centri per il rimpatrio in Albania. Secondo i giudici, infatti, un paese europeo "può designare paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo", ma le fonti su cui si basa la designazione devono essere "sufficientemente accessibili sia al richiedente che al giudice" per garantire "una tutela legale effettiva". Uno stato membro – secondo i giudici – non può includere nell'elenco dei paesi di origine sicuri un paese che "non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione". Il nuovo caso è giunto a Lussemburgo dopo il ricorso delle autorità italiane contro la decisione della Corte d'appello di Roma, che aveva negato la convalida di due decreti di trattenimento nei confronti di migranti trasferiti in Albania e successivamente richiedenti asilo . La sentenza dei giudici di Lussemburgo è attesa nei prossimi mesi, ma le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano in nessun modo la Corte di giustizia . Il compito dell'avvocato generale consiste infatti nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per cui è stato designato. "I giudici della Corte – si legge nel comunicato – cominciano adesso a deliberare in questa causa".
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