Quotidiano Libero
Sul fronte delle spese sanitarie , qualcosa cambia davvero. E non è una rivoluzione da poco. Perché, nella giungla della dichiarazione dei redditi – tra modello 730 e modello Redditi – arriva una semplificazione che taglia la burocrazia e, almeno sulla carta, salva tempo e pazienza.Il punto è chiaro ed è proprio l’Agenzia delle entrate a specificare: “Non è necessario presentare e conservare scontrini e fatture”. Basta il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria oppure l’elenco presente nella precompilata dell’Agenzia delle entrate. Tradotto: addio carta, benvenuto digitale. Ma con qualche condizione. Se si utilizza l’elenco della precompilata, questo diventa “alternativo agli scontrini e alle fatture”, con “piena validità, anche per Caf e professionisti”, a patto che sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In pratica, il contribuente deve certificare che quel prospetto “corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria”. Niente scorciatoie . La linea emerge dalla lettura incrociata delle istruzioni 2026, della Faq del 17 luglio 2025 e della circolare 14/E/2023. Ed è proprio l’Agenzia delle entrate a chiarire che, per le spese indicate nella dichiarazione, è possibile esibire “il prospetto di dettaglio” al posto dei singoli documenti. Attenzione però: se la precompilata non viene modificata, scatta l’esonero dalla conservazione dei documenti. Ma se si cambia anche un solo dato, allora bisogna conservare tutto. [[ge:kolumbus:liberoquotidiano:47354774]] Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Dlgs 175/2014, infatti, l’Agenzia delle entrate potrà effettuare il controllo formale unicamente su tali documenti. E non basta: se si ritoccano le spese sanitarie “note” al Fisco, occorre integrare con documenti o prospetti, perché i controlli si concentreranno proprio su quelle variazioni. Infine, il capitolo pagamenti. Dal 2020, la detrazione spetta solo con metodi “tracciabili”, salvo eccezioni: medicinali, dispositivi medici e prestazioni di strutture pubbliche o private accreditate al Ssn. Qui l’Agenzia è netta: vale il soggetto che eroga la prestazione, anche “in regime privato”. In contanti, sì. Ma solo in questi casi. [[ge:kolumbus:liberoquotidiano:47401792]]
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