Il Foglio
Il deputato di FdI Angelo Rossi ha depositato questo pomeriggio, nel corso dell'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, un nuovo testo della legge elettorale . Tra le novità introdotte: la nuova soglia per il premio di maggioranza fissata al 42 per cento (e non più al 40), l'abrogazione del ballottaggio, lo stop al premio in caso di maggioranze disomogenee a Camera e Senato l'inammissibilità delle liste senza l'indicazione del candidato premier all'interno e novità sul voto degli italiani all'estero. Per Giovanni Donzelli, che con Rossi ha curato il dossier: "Così sarà matematicamente impossibile avere una maggioranza oltre il 60 per cento dei parlamentari". Il deputato di FdI ha poi aggiunto: "Siamo aperti a ogni emendamento". Le opposizioni però chiedono tempo: "E' l'ennesima forzatura", dicono i capigruppo del Pd a Montecitorio e Palazzo Madama Chiara Braga e Francesco Boccia. Qui trovate il testo completo: 1 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (Nuovo testo C. 2822 Bignami) PROPOSTO COME TESTO BASE DAI RELATORI 27 maggio 2026 Art. 1. (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati) 1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.» c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell’articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a settanta seggi complessivi da assegnare, alle condizioni previste dall’articolo 83, a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse.». 2. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall’articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all’articolo 83, comma 1, lettere a), b) e c).». 3. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate: a) l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico; b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 83. 2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai 2 soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate: a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b); b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a).». 4. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità». 5. All’articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» e le parole: «e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse. 6. All’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso; b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione.». c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all’attribuzione del premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l’elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. » d) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis». 7. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità». 8. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati nella lista dei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse; b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, fatte salve le circoscrizioni di cui all'articolo 2»; c) il comma 1-bis è abrogato; d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì, in ciascuna circoscrizione in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), liste di 3 candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all’attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato.»; e) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-bis.»; f) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»; g) al comma 3.1, primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste»; h) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi del comma 1 e del comma 2-bis». 9. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «uninominali» è sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità.».; c) al comma 4, le parole: «Il candidato in un collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»; d) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis». 10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, di cui all’articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate»; 11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »; 12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: 4 a) al primo comma, al numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»; b) al primo comma, dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-bis) comunica l’elenco delle liste presentate per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale: a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all’articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo; in caso affermativo, comunica l’elenco delle liste in questione agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide; b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l’elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità; »; c) al primo comma, il numero 4), è sostituito dal seguente: «4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 18-bis i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; »; d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 18-bis »; e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»; f) al primo comma, al numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito »; g) il quarto comma è abrogato. 13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l’elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell’articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b);». 14. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità». 15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.»; 5 b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio»; c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»; d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»; e) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati» 2) al secondo periodo, le parole: «sul nome del candidato uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità». 16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale». 17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista»; b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse; c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità» e le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati». 18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono soppresse; b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse; 6 c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste»; d) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse. 19. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse. 20. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è abrogata; b) la lettera b) è abrogata; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»; d) la lettera d) è abrogata; e) la lettera g) è abrogata; f) la lettera h) è abrogata. 21. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all’articolo 2, ultimo periodo»; b) al comma 1, lettera c), le parole: «fatto salvo, per le liste» sono sostituite dalle seguenti: «a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo, per le liste»; c) al comma 1, lettera e): 1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»; 2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse; 3) al numero 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse; 4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti: 7 «2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; 2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»; d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi; e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell’elezione del Senato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) e verifica se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell’elezione del Senato della Repubblica; e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi e procede ai sensi della lettera f); e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l’Ufficio procede ai sensi del comma 1- bis;»; e) al comma 1, lettera f): 1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto» fino a: «primo comma.» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e a) del presente comma.»; 2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» con le seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste» f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo prosegue ai sensi del comma 1-ter»; g) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f)»; h) al comma 1, lettera h): 1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»; 8 2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»; 3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),»; i) al comma 1, lettera i): 1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»; 2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»; l) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1–bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l’Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) secondo quanto disposto ai sensi del comma 1, del presente articolo, lettere f), g), h) ed i). 1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l’Ufficio centrale nazionale, ferma restando l’applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera equinquies) procede come segue: a) assegna alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un totale di centocinquanta seggi; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero 150, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell’effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente; b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli centosessantaquattro seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero 164, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio; 1-quater. L’ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati. 1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 18-bis, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all’articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. »; m) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità». 22. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, procede: 9 a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità; b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all’articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio: 1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente; 2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. 3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell’articolo 83, comma 1-ter, procede come segue: a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato; b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio; c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario; d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)». 10 23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è abrogato; b) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»; c) il comma 6 è abrogato; d) al comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5». 24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il deputato eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità». 25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista di cui al secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio. »; b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5». 26. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: «Art. 93-quinquies. – 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2. 2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell’articolo 14 e che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. 11 3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 4. I partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione al fine di concorrere per l’attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale con le modalità di cui all'articolo 93- septies, comma 2, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le dichiarazioni di collegamento in coalizione devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 e hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Non si applicano ai partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-bis dell’articolo 14-bis. 5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. 6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20. 7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento. Art. 93-sexies. – 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione. 2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista. 3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste 12 collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Art. 93-septies. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76: a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età; c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista; e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione. 2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni; a tal fine: a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla lettera f) del comma 1 per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. 3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione. 93-octies. 1. Nelle circoscrizioni oggetto del presente Titolo, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità. 2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere candidato in un’altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate 13 ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali. 3. Il candidato in un collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol può essere candidato in una delle liste di candidati, a sé collegate, presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della medesima circoscrizione. »; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol». 27. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse. 28. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse. 29. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge. Dopo la tabella H del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunte le tabelle H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge. Art. 2. (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica) 1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: « dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale »; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L’assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a trentacinque seggi complessivi da assegnare, alle condizioni previste dall’articolo 16-bis, a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. »; c) Il comma 2-bis è abrogato; d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: « 2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate: a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 16-bis; b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale, dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma; 14 c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale, di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1. »; e) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. La regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituita in un unico collegio uninominale »; f) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. »; g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente « 4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 non sono non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c). ». 2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « suddivise in collegi uninominali e collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « suddivise in collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, e con l’eventuale attribuzione del premio di governabilità di trentacinque seggi distribuiti tra le circoscrizioni regionali con le modalità di cui all’articolo 1, comma 2-ter ». 3. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all’attribuzione del premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l’elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ». 4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: « nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione. »; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico. »; c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei »; d) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, le parole: « presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione » sono sostituite dalle seguenti: « , a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »; 15 2) al terzo periodo, dopo le parole: « L’Ufficio elettorale regionale » sono inserite le seguenti: « trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, all’Ufficio centrale nazionale, il quale »; 3) dopo l’ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « L’Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l’elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. ». 5. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell’articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo. ». 6. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età ». 7. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole: « e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « , i nominativi dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità » e il secondo periodo è soppresso; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale ». 8. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è abrogata; b) la lettera b) è abrogata; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi »; d) la lettera d) è abrogata; 16 e) la lettera g) è abrogata; f) la lettera h) è abrogata. 9. All’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici » e dopo le parole « elettorali regionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto stabilito all’articolo 1, comma 4-bis »; b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « inferiore all’1 per cento del totale, » sono inserite le seguenti: « a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e » e le parole da: « ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute » fino alla fine della lettera sono soppresse; c) al comma 1, lettera e): 1) l’alinea è sostituito dal seguente: « individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: »; 2) al numero 1), le parole da: « ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute » fino alla fine del numero sono soppresse; 3) al numero 2), le parole da: « , nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), » fino alla fine del numero sono soppresse; 4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti: «2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione; 2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»; d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: « e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi; e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell’elezione della Camera dei deputati la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) e verifica se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell’elezione della Camera dei deputati; e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi e procede ai sensi della lettera f); e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-bis; ». e) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: 17 « f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o lista singola di cui alla lettera e-bis); ». f) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: « f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies; f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, l'Ufficio prosegue ai sensi del comma 1-ter; ». g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l’Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all’articolo 1 comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-sexies. 1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l’Ufficio procede come segue: a) ferma restando l’attribuzione dei trentacinque seggi di premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il totale dei seggi attribuiti ai sensi del comma 1 lettera f) e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato al periodo precedente. b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero in caso non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale. 1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica. 1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies, sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni regionali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, nelle sole circoscrizioni regionali in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera a) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 18 Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, comma 1, periodi secondo e seguenti. 1-sexies. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter. ». 10. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente: « Art. 17. – 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16-bis l’Ufficio elettorale regionale procede: a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità; b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già determinato dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. 2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall’Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi: a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter; b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater. 4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalità: a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente; b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2; 19 c) successivamente, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata. 5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalità: a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato; b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio; c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario; d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c). ». 11. All’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 7 ». 12. Alla rubrica del titolo VII, le parole: « che eleggono un solo senatore e per la regione » sono sostituite dalle seguenti: « Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e ». 13. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea, le parole: « nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore » sono sostituite dalle seguenti: « nel collegio uninominale della regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste » e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»; b) alla lettera a), le parole: « nelle regioni che eleggono un solo senatore » sono soppresse. 14. Al comma 1 dell’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente: 20 « 01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili ». 15. All’articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e TrentinoAlto Adige/Südtirol ». 16. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, di cui all’allegato 3 alla presente legge. Art. 3. (Modifiche alla legge 3 novembre 2017, n. 165) 1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è abrogato. Art. 4. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104) 1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero, nell’osservanza dei seguenti principi: 1) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati; 2) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale; 3) disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l’introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell’identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell’esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo; 4) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall’estero. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il regolamento di cui al comma 1, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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